simona
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11 anni fa
Buongiorno, avrei alcune domande riguardanti l'Ace..
Allora:
- in quanto è diventata APE, bisogna già inserire la climatizzazione estiva?!
- nel caso in cui io mi trovo ad avere una casa di circa 70 mq con una stufa a gas tipo Argo di cotca 30 anni, senza nessun libretto e abbastanza rovinata che quindi non riesco a leggere da nessuna parte la potenza, come faccio?!La considero come riscaldamento o no?! E lo stesso vale per il boiler.. non c'è il libretto e non trovo la potenza..

Aiuto!😢
albertop
11 anni fa
Buongiorno,


- in quanto è diventata APE, bisogna già inserire la climatizzazione estiva?!

Messaggio originale di simona:


la prestazione estiva (EPe,invol) c'è già nell'ACE "normale". Eventualmente si dovrebbe inserire la primaria per il raffrescamento.


- nel caso in cui io mi trovo ad avere una casa di circa 70 mq con una stufa a gas tipo Argo di cotca 30 anni, senza nessun libretto e abbastanza rovinata che quindi non riesco a leggere da nessuna parte la potenza, come faccio?!La considero come riscaldamento o no?! E lo stesso vale per il boiler.. non c'è il libretto e non trovo la potenza..

Messaggio originale di simona:


Per il riscaldamento, generatore a combustione utilizzando il metodo dei rendimenti precalcolati (prospetto 23). Con questo metodo la potenza è ininfluente (escludendo il rapporto potenza generaore installato/potenza generatore).
Per il boiler acqua calda ci sono in "zona termica" dei generatori con valori di rendimento "precalcolati".
Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti  di questo sito. Grazie. Alberto.
sensoclima
11 anni fa
Non ho capito bene... Per l'APE bisogna spuntare anche in Servizi energetici il raffrescamento?
albertop
11 anni fa
No, non cambia nulla .... La mia era la "solita provocazione" per far capire quello che non si è capito.

Per l'APE cambiate solamente il titolo se il notaio lo richiede. Non cambia nulla. No panico. Lo dice anche il responsabile della Regione più attrezzata in merito (Piemonte) in questa pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee/ 

Che riporto in spoiler nel caso venga eliminata:


Chiarimenti sull'applicazione del DL 63/13 pubblicato su GU 130 del 5/6/2013

In attesa della conversione del decreto legge 63/2013 e della correlata valutazione dell'impatto dello stesso sul quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 6 del d.l.in oggetto, si ritiene che per gli adempimenti connessi all'applicazione della legge regionale 13/2007 e s.m.i., possa continuare ad essere utilizzato l'attestato di certificazione redatto secondo le indicazioni contenute nella d.g.r. 43-11965 del 4 agosto 2009 e s.m.i., tenuto conto che l'operatività del nuovo attestato di prestazione energetica presuppone la necessaria revisione delle Linee Guida nazionali in materia di valutazione della prestazione degli edifici.


Il comma 12 dell'art.6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 63/2013, richiama infatti esplicitamente la necessità che il decreto ministeriale 26 giugno 2009 venga rivisitato con riferimento sia ai contenuti sia alle metodologie di valutazione e di classificazione degli edifici.

Il dirigente responsabile del settore Sviluppo energetico sostenibile
Ing Stefania Crotta.



Riepilogando:
Per le Regioni con legislazione propria non cambia nulla.
Per le Regioni con sistema "nazionale", va eventualmente cambiata la denominazione da Attestato di Certificazione Energetica in Attestato di Prestazione Energetica. Nient'altro, in attesa del decreto attuativo.

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beppeamelotti
11 anni fa

...con questo metodo la potenza è ininfluente...


Mi scusi Alberto, io invece non ho capito quanto sopra: mi può spiegare per cortesia il procedimento ( il programma, se non inserisco la potenza, si blocca). La ringrazio. Beppe
albertop
11 anni fa

se non inserisco la potenza, si blocca).

Messaggio originale di beppeamelotti:


Vero. Se non si inserisce la potenza il programma si blocca. Ma è altrettanto vero che è ininfluente al calcolo. Provare per credere. Mettere 1 o 100 non cambia nulla nel valore di EP (eventualmente cambia qualcosa per via degli ausiliari elettrici).

La potenza viene richiesta, in questo caso, per due motivi:
- è un dato richiesto nella stampa della relazione L.10/91
- è un dato necessario per il calcolo del rendimento medio stagionale limite (75+3 log Pn)

Anche gli altri software fanno così. Un po' mi stupisce che questa storia dei rendimenti precalcolati esca ogni due giorni ma, tant'è...😢

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beppeamelotti
11 anni fa
La ringrazio. Per la scelta del generatore sul prospetto 23 però devo conoscere la potenza (ad esempio per l'applicazione della 660/96). Tale potenza è inoltre richiesta dal Sicee all'invio dei dati . In pratica, in assenza di questo valore non vedo soluzioni di sorta. Cordiali saluti. Beppe
simona
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  • Classe NC Creatore della discussione
11 anni fa
Ringrazio per la risposta e pongo un'altra domanda, premetto che sono agli inizi e ho fatto solo 2 certificazioni, questa è la terza.. io nell'attestato indico che c'è il raffrescamento, ma nel programma devo inserire i dati del climatizzatore?!E poi mettere il valore del consumo nel "cruscotto"?!

Scusate ancora per la poca esperienza..
santo
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11 anni fa

No, non cambia nulla .... La mia era la "solita provocazione" per far capire quello che non si è capito.

Per l'APE cambiate solamente il titolo se il notaio lo richiede. Non cambia nulla. No panico. Lo dice anche il responsabile della Regione più attrezzata in merito (Piemonte) in questa pagina:

http://www.sistemapiemonte.it/ambiente/sicee/ 

Che riporto in spoiler nel caso venga eliminata:


Chiarimenti sull'applicazione del DL 63/13 pubblicato su GU 130 del 5/6/2013

In attesa della conversione del decreto legge 63/2013 e della correlata valutazione dell'impatto dello stesso sul quadro normativo vigente in materia di certificazione energetica degli edifici, ai sensi delle previsioni di cui all'articolo 6 del d.l.in oggetto, si ritiene che per gli adempimenti connessi all'applicazione della legge regionale 13/2007 e s.m.i., possa continuare ad essere utilizzato l'attestato di certificazione redatto secondo le indicazioni contenute nella d.g.r. 43-11965 del 4 agosto 2009 e s.m.i., tenuto conto che l'operatività del nuovo attestato di prestazione energetica presuppone la necessaria revisione delle Linee Guida nazionali in materia di valutazione della prestazione degli edifici.


Il comma 12 dell'art.6 del d.lgs. 192/2005 e s.m.i., come sostituito dall'articolo 6 del d.l. 63/2013, richiama infatti esplicitamente la necessità che il decreto ministeriale 26 giugno 2009 venga rivisitato con riferimento sia ai contenuti sia alle metodologie di valutazione e di classificazione degli edifici.

Il dirigente responsabile del settore Sviluppo energetico sostenibile
Ing Stefania Crotta.



Riepilogando:
Per le Regioni con legislazione propria non cambia nulla.
Per le Regioni con sistema "nazionale", va eventualmente cambiata la denominazione da Attestato di Certificazione Energetica in Attestato di Prestazione Energetica. Nient'altro, in attesa del decreto attuativo.

Messaggio originale di albertop:



nella Regione Lazio voglio che il titolo dell'Attestato sia "Attestato di prestazione energetica" non piu' ATTESTATO DI CERTIFICAZIONE ENERGETICA, dopo la conversione in legge del decreto

http://www.regione.lazio.it/rl_casa/?vw=contenutidettaglio&id=17 

ovviamente risolvo modificandolo da word, ma se va bene per tutti potrebbe farlo direttamente il software

..
Ai fini della rispondenza con quanto specificato all’art. 6 del D.L. n. 63/2013, è possibile aggiungere la denominazione "attestato di prestazione energetica" in corrispondenza del titolo dell’attestato stampato dal programma di calcolo.

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