suonit
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7 anni fa
Chiedo conferma su una cosa forse banale
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
(G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
….
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Quindi quelli realizzati fino al 2005 sono da considerasi “edifici esistenti”
suonit
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7 anni fa
Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. n. 158 del 10 luglio 2009)

Art. 1. Finalità e ambito di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:

a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma seguente.

il DM 26/06/2009 richiama il dgls 192/05...quindi gli "edifici esistenti" arrivano al 2009?
garcangeli
7 anni fa

Chiedo conferma su una cosa forse banale
Decreto Legislativo 19 agosto 2005, n. 192
Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia
(G.U. 23 settembre 2005, n. 222)
Art. 2. Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si definisce:
….
b) «edificio di nuova costruzione» è un edificio per il quale la richiesta di permesso di costruire o denuncia di inizio attività, comunque denominato, sia stata presentata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto;

Quindi quelli realizzati fino al 2005 sono da considerasi “edifici esistenti”

Messaggio originale di suonit:


NO! Non centra la data di realizzazione (quindi fine lavori) ma di presentazione della richiesta del titolo abilitativo
garcangeli
7 anni fa

Decreto ministeriale (sviluppo economico) 26 giugno 2009
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. n. 158 del 10 luglio 2009)

Art. 1. Finalità e ambito di intervento

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 9, e dell'art. 5, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e per le finalità di cui all'art. 1 del medesimo decreto legislativo, per una applicazione omogenea, coordinata ed immediatamente operativa della certificazione energetica degli edifici su tutto il territorio nazionale, il presente decreto definisce:

a) le Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici;
b) gli strumenti di raccordo, concertazione e cooperazione tra lo Stato e le regioni.
Art. 2. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto con decreto legislativo si intende il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'art. 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo e successive modifiche ed integrazioni e l'ulteriore definizione di cui al comma seguente.

il DM 26/06/2009 richiama il dgls 192/05...quindi gli "edifici esistenti" arrivano al 2009?

Messaggio originale di suonit:



potrebbe essere così interpretato, ma a che fine?
suonit
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7 anni fa
Grazie Garcangeli ….. a che fine?
DM-Linee-guida-APE-26-06-15
4.2 Metodo di calcolo da rilievo sull’edificio Per quanto riguarda il calcolo dei parametri, degli indici di prestazione energetica e dei rendimenti, di cui al capitolo 3, e gli schemi di relazione tecnica approvati con il decreto di cui al comma 1, dell’articolo 8, del decreto legislativo, in attuazione della “procedura di calcolo da rilievo sull’edificio”, di cui al precedente paragrafo 3.2, sono previsti i seguenti livelli di approfondimento. 4.2.1 Rilievo in sito (metodo analitico e per analogia costruttiva) In merito alla procedura di cui al paragrafo 3.2, lettere a) e b), il metodo di calcolo è quello previsto dalle medesime norme tecniche di cui al paragrafo 4.1, con riferimento alle relative semplificazioni ivi previste per gli edifici esistenti (a tal fine, le predette norme prevedono infatti, per gli edifici esistenti, modalità di determinazione dei dati descrittivi dell’edificio e degli impianti sotto forma di abachi e tabelle in relazione, a esempio, alle tipologie e all’anno di costruzione) previa verifica della loro congruenza con le reali caratteristiche dell’edificio oggetto di valutazione energetica da realizzarsi mediante rilievo in situ, eventualmente con l’ausilio di adeguate strumentazioni.

Per i fabbricati realizzati dopo il 2009 ( oggi esistenti con fine lavori ma inziati tipo nel 2011) non si possono usare metodi semplificati (tabelle abachie ecc..)?
Grazie
suonit
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7 anni fa
rilancio😁 da UNI TS 11300-1 2014
3.5 edificio esistente: Edificio costruito.

😕 ? Chi mi schiarisce le idee?
garcangeli
7 anni fa
Io in generale uso questo semplce approccio:
se sto facendo qualcosa per una richiesta di permesso di costruire (o sue alternative semplificative) considero nuovo edificio
se invece sto facendo qualcosa dopo un fine lavori considero edifico esistente (per edifici recenti di solito non mi capita quindi non mi faccio grandi problemi)