Schema di decreto legislativo recante “Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico in edilizia”.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, recante attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell’edilizia;
Vista la direttiva 2002/91/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002 sul rendimento energetico nell’edilizia;
Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l’articolo 1, comma 4, che prevede che entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi previsti, nel rispetto dei principi e dei criteri direttivi fissati dalla legge medesima, il Governo può emanare, con la procedura ivi indicata, disposizioni integrative e correttive dei decreti emanati;
Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 10 ed in particolare il titolo II, recante norme per il contenimento dei consumi di energia negli edifici;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412, di attuazione della legge 9 gennaio 1991, n. 10;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Vista la legge 1° giugno 2002, n. 120;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
Vista la legge 23 agosto 2004, n. 239;
Ritenuto opportuno apportare le modifiche e le integrazioni necessarie, al fine di meglio conformare le disposizioni contenute nel predetto decreto legislativo alla direttiva 2002/91/CE;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……….;
Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del ………;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ……..;
Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari regionali e delle autonomie locali, degli affari esteri, della giustizia, dell’economia e delle finanze, dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare e delle infrastrutture;
EMANA
il seguente decreto legislativo:
Art. 1
Modifiche all’articolo 3 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 3, del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192, di seguito denominato: “decreto legislativo n. 192 del 2005”, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito con il seguente:
“1. Salve le esclusioni di cui al comma 3, il presente decreto si applica, ai fini del contenimento dei consumi energetici:
a) alla progettazione e realizzazione di edifici di nuova costruzione e degli impianti in essi installati, di nuovi impianti installati in edifici esistenti, delle opere di ristrutturazione degli edifici e degli impianti esistenti con le modalità e le eccezioni previste ai commi 2 e 3;
b) all’esercizio, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici degli edifici, anche preesistenti, secondo quanto previsto agli articoli 7, 9 e 12;
c) alla certificazione energetica degli edifici, secondo quanto previsto all’articolo 6.”;
b) alla lettera b del comma 2, prima della parola “limitata” sono inserite le parole “integrale, ma”;
c) al comma 3, dopo la parola “edifici” sono aggiunte le parole “e di impianti”;
d) al comma 3, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente lettera d):
“d) gli impianti installati ai fini del processo produttivo realizzato nell’edificio, anche se utilizzati, in parte non preponderante, per gli usi tipici del settore civile.”
Art. 2
Modifiche all’articolo 6 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. La rubrica dell’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituita con:
“Certificazione energetica degli edifici”.
2. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
“1bis. Le disposizioni del presente articolo si applicano agli edifici che non ricadono nel campo di applicazione del comma 1 con la seguente gradualità temporale e con onere a carico del venditore o, con riferimento al comma 4, del locatore:
a) a decorrere dal 1 luglio 2007, agli edifici di superficie utile superiore a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile dell’intero immobile;
b) a decorrere dal 1 luglio 2008, agli edifici di superficie utile fino a 1000 metri quadrati, nel caso di trasferimento a titolo oneroso dell’intero immobile con l’esclusione delle singole unità immobiliari;
c) a decorrere dal 1 luglio 2009 alle singole unità immobiliari, nel caso di trasferimento a titolo oneroso.
1ter. A decorrere dal 1 gennaio 2007, l’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati è necessario per accedere agli incentivi ed alle agevolazioni di qualsiasi natura, fiscali o a carico di fondi pubblici o della generalità degli utenti, correlati in qualsiasi modo ad interventi sull’edificio o sugli impianti o alle modalità di esercizio o approvvigionamento energetico degli impianti medesimi. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti acquisiti ed il legittimo affidamento in relazione ad iniziative già formalmente avviate a realizzazione o notificate all’amministrazione competente, e che non necessitino di preventivo assenso o concessione della medesima.
1quater. A decorrere dal 1 gennaio 2007, tutti i contratti, nuovi o rinnovati, relativi alla gestione degli impianti termici o di climatizzazione degli edifici pubblici, o nei quali figura comunque come committente un soggetto pubblico, debbono prevedere la predisposizione dell’attestato di certificazione energetica dell’edificio o dell’unità immobiliare interessati entro i primi sei mesi di vigenza contrattuale, con predisposizione ed esposizione al pubblico della targa energetica.”
3. All’articolo 6 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:
“2bis. Salvo quanto previsto dall’articolo 8, comma 2, l’attestato di qualificazione energetica può essere predisposto a cura dell’interessato, al fine di semplificare il rilascio della certificazione energetica, come precisato al comma 2 dell’allegato A.”
4. Al comma 3, dell’articolo 6, del decreto legislativo n. 192 del 2005, la parola “compravendita” è sostituita con le parole “trasferimento a titolo oneroso”.
Art. 3
Modifiche all’articolo 8 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 8 del decreto legislativo n. 192 del 2005, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
“2. La conformità delle opere realizzate rispetto al progetto e alle sue eventuali varianti, ed alla relazione tecnica di cui al comma 1, nonché l’attestato di qualificazione energetica dell’edificio come realizzato, devono essere asseverati dal direttore dei lavori e presentati al comune di competenza contestualmente alla dichiarazione di fine lavori. Il Comune dichiara irricevibile la dichiarazione di fine lavori se la stessa non è accompagnata da tale documentazione asseverata.
3 Una copia della documentazione di cui ai commi 1 e 2 è conservata dal comune, anche ai fini degli accertamenti di cui al comma 4”.
Art. 4
Modifiche all’articolo 9 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
“3.bis Ai sensi dell’articolo 1, comma 3, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano in accordo con gli Enti locali, predispongono entro il 31 dicembre 2008 un programma di riqualificazione energetica del parco immobiliare relativo ai seguenti aspetti:
a) la realizzazione di campagne di informazione e sensibilizzazione dei cittadini, anche in collaborazione con le imprese distributrici di energia elettrica e gas, in attuazione dei decreti del Ministro delle attività produttive 20 luglio 2004 concernenti l’efficienza energetica negli usi finali;
b) l’attivazione di accordi con le parti sociali interessate alla materia;
c) l’applicazione di un sistema di certificazione energetica coerente con i principi generali del presente decreto legislativo, e dei suoi provvedimenti attuativi;
d) la realizzazione di diagnosi energetiche a partire dagli edifici presumibilmente a più bassa efficienza;
e) la definizione di regole coerenti con i principi generali del presente decreto legislativo per eventuali sistemi di incentivazione locali;
f) la promozione di specifici strumenti di finanziamento destinati alla realizzazione degli interventi di miglioramento individuati nell’attestato di certificazione energetica o in occasione delle attività ispettive di cui all’allegato L, comma 16.
3. ter Ai fini della predisposizione del programma di cui al comma 3.bis, i comuni, nell’ambito delle leggi regionali in materia, della propria autonomia e degli accordi con le amministrazioni regionali, possono richiedere ai proprietari e agli amministratori degli immobili nel territorio di competenza di fornire gli elementi essenziali, complementari a quelli previsti per il catasto degli impianti di climatizzazione di cui al comma 3, per la costituzione di un sistema informativo relativo agli usi energetici degli edifici. A titolo esemplificativo, tra detti elementi, si segnalano: il volume lordo climatizzato, la superficie utile corrispondente e i relativi consumi di combustibile e di energia elettrica.
3. quater Su richiesta delle regioni e dei comuni, le aziende di distribuzione dell’energia rendono disponibili i dati che le predette amministrazioni ritengono utili per i riscontri e le elaborazioni necessarie alla migliore costituzione del sistema informativo di cui al comma 3 ter.
3. quinquies I dati di cui ai commi 3, 3 ter e 3 quater possono essere utilizzati dalla pubblica amministrazione esclusivamente ai fini dei programmi di riqualificazione energetica degli edifici.”
2. All’articolo 9 del decreto legislativo n. 192 del 2005, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:
“6. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali considerano, nelle normative e negli strumenti di pianificazione ed urbanistici di competenza, le norme contenute nel presente decreto, ponendo particolare attenzione alle soluzioni tipologiche e tecnologiche volte all’uso razionale dell’energia e all’uso di fonti energetiche rinnovabili, con indicazioni anche in ordine all’orientamento e alla conformazione degli edifici da realizzare per massimizzare lo sfruttamento della radiazione solare e con particolare cura nel non penalizzare, in termini di volume edificabile, le scelte conseguenti.”
Art. 5
Modifiche all’articolo 11 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 11 del decreto legislativo n. 192 del 2005, alla fine, è aggiunto il seguente comma:
“2. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2.”
Art. 6
Modifiche all’articolo 15 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. All’articolo 15 del decreto legislativo n. 192 del 2005, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 la parola “certificazione” è sostituita con la parola “qualificazione”;
b) al comma 2 la parola “certificazione” è sostituita con la parola “qualificazione”;
c) al comma 3, dopo le parole “conformità delle opere” sono aggiunte le parole “e dell’attestato di qualificazione energetica”;
d) il comma 4 è sostituito dai seguenti:
“4. Il direttore dei lavori che presenta al Comune la asseverazione di cui all’articolo 8, comma 2, nella quale attesta falsamente la correttezza dell’attestato di qualificazione energetica o la conformità delle opere realizzate rispetto al progetto o alla relazione tecnica di cui all’articolo 28, comma 1, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a 500 euro.
4bis. Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque rilasci un attestato di certificazione energetica non veritiero è punito con la sanzione amministrativa non inferiore a 500 e non superiore a 3000 euro.”
e) al comma 8 la parola “compratore” è sostituita con la parola “acquirente”.
Art. 7
Modifiche all’articolo 16 del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 192
1. Il comma 1 dell’articolo 16 del decreto legislativo n. 192 del 2005, è sostituito con i seguenti:
“1. Sono abrogate le seguenti norme della legge 9 gennaio 1991, n. 10:
a) l’articolo 4, commi 1, 2 e 4; l’articolo 28, commi 3 e 4; l’articolo 29; l’articolo 30; l’articolo 31 commi 2 e 3, l’articolo 33, commi 1 e 2; l’articolo 34, comma 3.
1bis. Il comma 2 dell’articolo 26 della legge 9 gennaio 1991, n. 10, è sostituito dal seguente:
“2. Per gli interventi sugli edifici e sugli impianti volti al contenimento del consumo energetico ed all’utilizzazione delle fonti di energia di cui all’articolo 1, individuati Non lavoro più su questo software. Non inviatemi messaggi privati. Per assistenza sul software utilizzate la pagina contatti di questo sito. Grazie. Alberto.