Salve, vorrei solo segnalarvi che oggi un notaio mi ha detto che l'attestazione fatta con la nuova versione non è valide perchè nel punto 17 non c'è scritto che il software è munito di autodichiarazione di conformità ai sensi delle nuove norme uni. Qualcuno mi suggerisce cosa rispondere? gli ho già detto che nel punto 17 c'è citato il protocollo ma non gli basta.😢
Messaggio originale di KETTY71:
Interrompo temporaneamente il mio silenzio (a tutela di offesi terzi) per un argomento che ritengo debba far emergere un chiarimento formale fra professioni investite del carattere di pubblico ufficiale.
L'attuale 192 definisce che (art. 15 cm. 1) “
'l'attestato di prestazione energetica di cui all'articolo 6, il rapporto di controllo tecnico di cui all'articolo 7, la relazione tecnica, l'asseverazione di conformità e l'attestato di qualificazione energetica di cui all'articolo 8, sono resi in forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell'articolo 47, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445”. La menzionata dichiarazione sostitutiva è in capo al Certificatore (non al Software); le sanzioni per APE non conformi sono a carico del Certificatore (non del Software) (art. 15 cm. 3).
Il Notariato, per propria deontologia, ha più volte dichiarato:
- che il Notaio "
non è tenuto a fare alcun controllo sul contenuto tecnico e sul merito dell’attestato (ad esempio circa i criteri utilizzati per il calcolo della prestazione energetica, circa la correttezza del procedimento di calcolo eseguito, ecc.)" (Studio 657-13-c-agg par. 3.3);
- che il Notaio "
non è indicato fra i soggetti passivi di sanzioni";
- che il Notaio può "
recepire documenti erronei" ed accettare "
inadempienze del proprietario in materia di obbligo di allegazione o consegna o informazione" (Studio 657-13-c-agg par. 7.2); il Notariato altresì consiglia "
Si ritiene, comunque, che il Notaio abbia il dovere di informare le parti (sia alienante che acquirente ovvero sia locatore che conduttore) circa l’obbligo di allegazione dell’attestato energetico e della sanzione prevista per il caso di violazione di tale obbligo".
Il Notaio ritiene che il Certificatore compia atto insufficiente? Deve formulare istanza motivata da riferimenti cogenti (da pubblico ufficiale a nominato pubblico ufficiale in ambito APE).
Il Notariato definisce l'APE recepito dal Notaio come un documento a se stante, e non considera allegati ulteriori che non facciano parte integrante dell'APE stesso (integrante nel senso di riconoscibile rilegatura per inizio e fine documento); questo ad esempio implica che per il Notaio non deve interessare se ci sono o no i libretti fuori APE rilegato, se vengono consegnati dopo l'atto, se vengono modificati i valori dei rendimenti dopo l'atto; il Notaio recepisce come documento APE il documento rilegato consegnato ad Egli nel momento dell'atto (e sempre per il motivo che la responsabilità dell'APE non è sua ma del Certificatore); tutte le modifiche intervenute successivamente non sono più di sua responsabilità.
Quindi potrebbe far osservare ai contrraenti (ma non contestare direttamente) la frase incriminata se l'Autodichiarazione dello strumento di calcolo fosse consegnata fuori dal documento APE, oppure non venisse proprio consegnata.
Siamo in ambito di clausola di cedevolezza? Il Notaio deve richiamare l'Atto Regionale che ne citi il diritto a contestare, oppure stia a posto e fatturi la prestazione senza fare metà in nero (o me l'invento?).
Chi può contestare qualcosa al Software è, di diritto, il CTI il quale ha aggiornato il Regolamento di Conformità, nel quale si ricorda la possibilità di Autodichiarazione in base al vigente 59/09 art.7 cm.3.
Ed il numero di protocollo citato nella discussione non può in alcun modo essere confuso come una falsa comunicazione di conformità: da quando il CTI ha diritto di garanzia (29 ottobre 2008), l'oggetto "n. protocollo" e l'oggetto "n. certificato" sono inequivoci.
Nè le LGN impongono nel modello di documento la precisa scritta sulla forma dell'autodichiarazione: resta sempre responsabilità del Certificatore.
Posizione personale: casomai si può contestare ad Aermec la titolarità dell'Autodichiarazione: se da regolamento CTI la domanda di validazione (da cui nasce il protocollo e la temporanea autodichiarazione) deve essere firmata dal "Legale Rappresentante" del procedimento di calcolo, si può pensare di chiedere la stessa titolarità per l'Autodichiarazione.
Delle altre SW di cui conosco l'autodichiarazione si riconosce la firma di:
- Presidente;
- oppure Amministratore Delegato.
Il documento relativo ad MC è firmato dal Direttore Commerciale (Pregiato Ing. Zucchi) e non da qualcuno della famiglia Riello (Presidente o CEO); questo è secondo me l'unico motivo di riflessione che un Notaio possa approfondire.