Stefano Poles
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10 anni fa
Buon giorno, si riporta l'estratto dell'allegato 2 del D.Lgs 28/2011 in riferimento agli Impianti a biomasse e bioliquidi per produzione di energia termica

Agli impianti che utilizzano biomasse o bioliquidi per produrre calore, sono richiesti i seguenti requisiti:
a) -----
b) rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all'articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152 del 2006.

Recita l’articolo 290, comma 4:
"4. Con decreto del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010, sono disciplinati i requisiti, le procedure e le competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore, con priorità per quelli aventi potenza termica nominale inferiore al valore di soglia di 0,035 MW, alimentati con i combustibili individuati alle lettere f), g) e h) della Parte I, sezione 2, dell'allegato X alla Parte quinta del presente decreto.
Nella certificazione si attesta l'idoneità dell'impianto ad assicurare specifiche prestazioni emissive, con particolare riferimento alle emissioni di polveri e di ossidi di azoto, e si assegna, in relazione ai livelli prestazionali assicurati, una specifica classe di qualità. Tale decreto individua anche le prestazioni emissive di riferimento per le diverse classi, i relativi metodi di prova e le verifiche che il produttore deve effettuare ai fini della certificazione, nonché indicazioni circa le corrette modalità di installazione e gestione dei generatori di calore. A seguito dell'entrata in vigore del decreto, i piani di qualità dell'aria previsti dalla vigente normativa possono imporre limiti e divieti all'utilizzo dei generatori di calore non aventi la certificazione o certificati con una classe di qualità inferiore, ove tale misura sia necessaria al conseguimento dei valori di qualità dell'aria. I programmi e gli strumenti di finanziamento statali e Regionali diretti ad incentivare l'installazione di generatori di calore a ridotto impatto ambientale assicurano priorità a quelli certificati con una classe di qualità superiore."[/i]

DOMANDA: tale Decreto (di cui al comma 4, art. 290, D.lgs 152/2006 s.m.i.) del Ministro dell'ambiente, di concerto con i Ministri della salute e dello sviluppo economico, da adottare entro il 31 dicembre 2010 che disciplina i requisiti, le procedure e le competenze.... etc. etc. è stato pubblicato? Oppure è in elaborazione/ di prossima pubblicazione o altro?

Grazie per la info
lbasa
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10 anni fa
Salve Poles, il suo interesse è "interessante".
Alcune deduzioni:
1: Se lo Stato e le regioni del Nord quest'inverno si sono riunite per emettere un documento comune per la gestione dei maledetti PM10, nel quale documento il Ministero dell'Ambiente (ministro Orlando) promette che "entro un mese dalla sottoscrizione del presente accordo, istituire un gruppo di lavoro, ai sensi dell’articolo 8, finalizzato a favorire un celere e condiviso processo di elaborazione del decreto ministeriale previsto dall’articolo 290, comma 4, del decreto legislativo n. 152/2006, in materia di certificazione ambientale dei generatori di calore" se ne deve dedurre che il decreto promesso non è ancpra stato pubblicato?
2: Uno straccio di limite alle emissioni per i generatori sotto i 35 kW in fondo lo si trova nel DPR 74/13 sui controlli impianti.


Stefano Poles
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10 anni fa
Ok. Grazie delle indicazioni.
La curiosità è nata leggendo quanto riportato nelle prescrizioni contenute nel documento ENEA:
VADEMECUM PER L’USO:
CALDAIE A BIOMASSA
(Art.1, comma 344 della legge finanziaria 2007)
(aggiornato al 18 giugno 2014)

REQUISITI TECNICI SPECIFICI DELL’INTERVENTO:
· l’intervento deve assicurare un indice di prestazione energetica per la
climatizzazione invernale non superiore ai valori limite riportati in tabella all’Allegato
A di cui al DM 11.03.08 ed inoltre i seguenti requisiti:

b) il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui
all’articolo 290, comma 4, del D. lgs. n°152 del 2006 (dal 29/3/2012, in base al
punto 1 dell’Allegato 2 del D. Lgs. 28/2011);


Se criteri e requisiti non sono ancora stati stabiliti, com'è che si può pretendere che vengano assicurati/rispettati?

Grazie ancora.
lbasa
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10 anni fa
Se è un caso di incentivazioni statali occorre effettivamente camminare sulle uova; posso osservare che:
- lo spirito di un incentivo è quello di premiare comportamenti virtuosi;
- dopo il 28/11 qualcosa è intervenuto riguardo le biomasse: il conto termico ed il DPR 74/13 per i controlli impianti;
- il conto termico certamente fissa criteri di ammissibilità che farebbero oggetto di scopo del decreto fantasma: rappresenta lo stato dell'arte in sua vece;
il DPR 74/13 impone l'installazione a norma di prodotto e la misura delle prestazioni e delle emissioni: anch'esso determina ciò che avrebbe riguardato il decreto fantasma;
- sono andato a vedere il documento Enea: riassume bene lo stato della legislazione incentivante. Diciamo che converrà, da tecnici, approvare dichiarazioni di prodotto complete (ed imporre il previsto sistema accumulo termico che molti installatori dimenticano) e scartare l'acquisto di fondi di magazzino.


Stefano Poles
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10 anni fa
Grazie ancore per le ulteriori indicazioni e supporto tecnico.