TizC
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10 anni fa
Salve a tutti... avrei un dubbio, ho notato che dall'ultima norma andrebbe calcolato l'aspetto dell'illuminazione, nel programma (masterclima ce/pe) non mi parmette di segnare il box con la categoria E5 ( edifici commerciali et simili).
E' una cosa normale del programma in quanto non necessaria oppure è una limitazione voluta dalla versione?

In caso quando è obbligatorio tener conto dell'illuminazione? ho cercato un po ovunque non riesco a trovare spiegazione :(

Grazie anticipate
lbasa
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10 anni fa
Salve TizC,
Suvvia .... davvero ha letto la "norma"? e la "norma" non diceva nient'altro riguardo al quando certificare la prestazione per illuminazione?

Un pò ovunque lo si dice in verità.
Prego ...


TizC
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  • Classe G Creatore della discussione
10 anni fa
il dm 26/6/2009 allegato A definisce il calcolo

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill

Questi simboli indicano:
EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (ancora non obbligatorio per residenziale)
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale (ancora non obbligatorio per residenziale)



Al momento però mi risulta si usi solo la foruma : EPgl= EPi + EPacs

Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione
degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a
collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo
3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle
presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la
climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.

//.............//

Come già detto al paragrafo 3, si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione
dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua
calda sanitaria.



Rimane in ogni caso sul dove sia indicato l'obbligo o meno sull EPill per la normativa nazionale ( e non regioni specifiche)

Visto che la cosa mi è sfuggita sarebbe più producente dare un indicazione a riguardo invece di vantarsi velatamente.

Saluti
santo
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  • Classe C
10 anni fa

il dm 26/6/2009 allegato A definisce il calcolo

EPgl= EPi + EPacs + EPe + EPill

Questi simboli indicano:
EPi: è l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale;
EPacs: l’indice di prestazione energetica per la produzione dell’acqua calda sanitaria;
Epe: l’indice di prestazione energetica per la climatizzazione estiva (ancora non obbligatorio per residenziale)
EPill: l’indice di prestazione energetica per l’illuminazione artificiale (ancora non obbligatorio per residenziale)

Messaggio originale di TizC:



Al momento però mi risulta si usi solo la foruma : EPgl= EPi + EPacs

Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione
degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a
collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo
3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.

Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle
presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la
climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.

//.............//

Come già detto al paragrafo 3, si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione
dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua
calda sanitaria.



Rimane in ogni caso sul dove sia indicato l'obbligo o meno sull EPill per la normativa nazionale ( e non regioni specifiche)

Visto che la cosa mi è sfuggita sarebbe più producente dare un indicazione a riguardo invece di vantarsi velatamente.

Saluti



ecco il decreto

il Decreto Ministeriale 26/6/2009 – Ministero dello Sviluppo Economico
Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici
(G.U. 10/7/2009 n. 158 – in vigore dal 25/7/2009)
recita:


...Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione
degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a
collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo
3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle
presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la
climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.
Inoltre, per la climatizzazione estiva è prevista una valutazione qualitativa delle
caratteristiche dell’involucro edilizio volte a contenere il fabbisogno energetico per
l’erogazione del predetto servizio come definito al paragrafo 6
.

..
lbasa
  • lbasa
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  • Classe B
10 anni fa
Cosa è successo nel frattempo?

Le linee guida nazionali (DM 26.06.09) erano richieste, quale decreto di attuazione, dall'art.6 del 192 e s.m.i; dopo la loro uscita sono state leggermente modificate dal DM 22.11.12 (solo nelle definizioni).
Il 192 è stato aggiornato più volte: dopo il DM 26.06.09 le modifiche più rilevanti per questo argomento sono date dalla L 90/2013, la quale ha modificato sia la metodologia di calcolo che il titolo dell'ACE (in APE):

http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&ved=0CD4QFjAD&url=http%3A%2F%2Fwww.anit.it%2Fsystem%2Ffiles%2Flegge%2FEfficienza%2520energetica%2FNazionali%2Ftesto%2520coordinato%2520192%2520-%2520DL%252063%2520agosto%25202013.pdf&ei=rfUVU6WcAeS_ygO_0oDYAw&usg=AFQjCNEmUJMr4Vd2cuK_sOw7OutqvZUVkg&bvm=bv.62286460,d.bGQ 

Nel testo linkato, le modifiche all'art. 6 iniziano a pag. 11 e finiscono a pag. 14: in particolare il comma 12 a pag. 13 inizia così:
"12. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti e per la pubblica amministrazione e la semplificazione, d'intesa con la Conferenza unificata, sentito il CNCU, avvalendosi delle metodologie di calcolo definite con i decreti di cui all’ articolo 4, è predisposto l’adeguamento del decreto del Ministro dello sviluppo economico 26 giugno 2009, (( pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 158 )) del 10 luglio 2009, nel rispetto dei seguenti criteri e contenuti: ..."

Tali decreti non sono ancora usciti; quando usciranno ci sarànno (come richiesto dall'attuale 192) la nuova metodologia di calcolo e, per l'APE, i nuovi descrittori che recepiranno la metodologia.

Il Ministero dello Sviluppo Economico pertanto, con nota 16416 del 07.08.13, ha affermato che:
"... fino all’emanazione dei decreti previsti dall’articolo 4, si adempie alle prescrizioni di cui al decreto legge stesso come convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, redigendo l’APE secondo le modalità di calcolo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n.59, fatto salvo nelle Regioni che ha nno provveduto ad emanare proprie disposizioni normative in attuazione della direttiva 2002/91/CE in cui, sempre nelle more dell’emanazione dei decreti suddetti o dell’emanazione di norme regionali volte al recepimento della direttiva 2010/31/UE, si seguirà ad applicare la normativa regionale in materia".
Il link è:

http://www.indicenormativa.it/norma/urn%3Anir%3Aministero.sviluppo.economico%3Acircolare%3A2013-08-07%3B16416 

Chiedo scusa per l'eccesso di ieri: pensavo scambiassi " norma di legge" con "norma tecnica".
La norma tecnica non è purtroppo disponibile a chiunque; un forum tecnico mette in comunicazione (volontaria) curiosità con esperienze.
La norma di legge è disponibile.
http://it.wikipedia.org/wiki/Ignorantia_legis_non_excusat