Si ricorda che la determinazione dell’indice di prestazione energetica per l’illuminazione
degli ambienti è obbligatoria per gli edifici appartenenti alle categorie E. 1, limitatamente a
collegi, conventi, case di pena e caserme, E. 2, E. 3, E. 4, E. 5, E. 6, e E. 7, di cui all’articolo
3, del decreto Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412.
Tuttavia, nella fase di avvio, ai fini della certificazione degli edifici, si considerano nelle
presenti Linee guida solamente gli indici di prestazione di energia primaria per la
climatizzazione invernale e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici e sanitari.
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Come già detto al paragrafo 3, si avvia la certificazione energetica limitando la valutazione
dell’indice di prestazione EP ai servizi di climatizzazione invernale e produzione di acqua
calda sanitaria.