ndrini
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11 anni fa
Ciao a tutti,
mi trovo in Veneto (non doverebbe centrare, ma ...) ed ho presentato una legge 10 per una ristrutturazione < 1000 m² nell'agosto del 2012 (la richiesta del pertinente titolo edilizio è stata presentata PRIMA del 31 maggio 2012).

L'impianto realizzato è diverso da quello progettato (non ci sono i pannelli solari, ma ci sarà un termocamino o stufa a biomassa), quindi la devo aggiornare.

Mi confermate che per questo rinnovo della dichirazione ex articolo 28 della L10, non vi sono novità introdotte dal d. l.vo 28/2011, che detta termini per il nuovo o «edificio sottoposto a ristrutturazione rilevante»?

Quindi non ho obbligo di:
- rientrare almeno in classe C
- di avere una quota di energia rinnovabile

Dico bene?

😕

Andrea

tizicor
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11 anni fa
dici bene .....

Per me non c'è l'obbligo di ricorrere alle fonti rinnovabili prima di tutto per il fatto che non trattasi di una ristrutturazione rilevante (art. 2 D.Lsg. 28/11)
Poi, se non bastasse, perchè la richiesta del titolo edilizio è avvenuta prima del 31.05.2012.

La cosa non sarebbe così tranquilla se la variante che viene ora presentata, oltre agli impianti, prevede la demolizione e ricostruzione dell'edificio.
In questo caso la variante sarebbe "essenziale" quindi vale la data di presentazione e, con la demolizione, l'intervento verrebbe qualificato come ristrutturazione rilevante (art. 2 D.Lsg. 28/11) .....
ndrini
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11 anni fa
Grazie 1000,
Tizicor.

E' quello che ho sentito anche in altri forum.
Quindi, se sbagliamo, almeno siamo in grande compagnia :D

Andrea