emil
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11 anni fa
Salve a tutti.
Premessa:
Rientro dopo un lungo periodo di assenza dal lavoro e dal forum
per favore non ditemi di "leggere bene le leggi" : lo sto già facendo! Sto cercando di "ritrovarmi" . Però sono sicuro che le indicazioni che mi darete (se vorrete) mi faranno capire meglio!

Ho presentato le seguenti soluzioni d'impianto al cliente per la progettazione della climatizzazione e ACS di una palazzina con 10 appartamenti + locali commerciali al piano terra.

1) imp clima: Centralizzato - Pompa Calore/valvole di zona/fan-coil --- imp ACS centralizzato: collettori sol/primo accumulo solare/secondo accumulo integrazione tramite la PC del sistema di climatizzazione;

2) imp clima: centralizzato - Pompa Calore/valvole di zona/fan-coil ----- imp ACS centralizzato: collettori sol/primo accumulo solare/secondo accumulo integrazione istantanea tramite caldaie murali con modulo di flussaggio Caleffi scarico a parete;

3) imp clima: Autonomo: minichiller per ogni appartamento ---- imp ACS centralizzato: collettori sol/primo accumulo solare/secondo accumulo in appartamento con integrazione tramite il minichiller dell'impianto autonomo.

Un collega mi contesta:
1) Lo scarico a parete delle caldaie murali non è ammesso in quanto è obbligo realizzare canna fumaria collettiva;
2) Non si possono realizzare impianti di climatizzazione autonomi in palazzine con più di 4 appartamenti;
3) Installare tutte quelle caldaie murali comporta una potenza installata di gran lunga superiore alla potenta di una caldaia centralizzata e quindi non è in sintonia con L10;


Ringrazio anticipatamente per la vs pazienza e il vs aiuto.

gianto
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11 anni fa
Andiamo per ordine e secondo la normativa vigente:
- scarico fumi per GdC pensile amessi solo con caldaie a condensazione.
- quoto il secondo punto, ma tieni presente che l'ultima normativa degli Amministratori Condominiali permette con facilità la trasformazione ddell'impianto centralizzato ad autonomo.
- quoto anche il terzo punto
emil
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enrico.g
11 anni fa

Andiamo per ordine e secondo la normativa vigente:
- scarico fumi per GdC pensile amessi solo con caldaie a condensazione.

Messaggio originale di gianto:


DPR 412: art5 comma 9
Gli impianti termici siti negli edifici costituiti da più unità immobiliari devono essere collegati ad appositi camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti di combustione, con sbocco sopra il tetto dell'edificio alla quota prescritta dalla regolamentazione tecnica vigente, nei seguenti casi:
- nuove installazioni di impianti termici, anche se al servizio delle singole unità immobiliari,
- ristrutturazioni di impianti termici centralizzati,
- ristrutturazioni della totalità degli impianti termici individuali appartenenti ad uno stesso edificio,
- trasformazioni da impianto termico centralizzato a impianti individuali,
- impianti termici individuali realizzati dai singoli previo distacco dall'impianto centralizzato.

Fatte salve diverse disposizioni normative, ivi comprese quelle contenute nei regolamenti edilizi locali e loro successive modificazioni, le disposizioni del presente comma possono non essere applicate in caso di mera sostituzione di generatori di calore individuali e nei seguenti casi, qualora si adottino generatori di calore che, per i valori di emissioni nei prodotti della combustione, appartengano alla classe meno inquinante prevista dalla norma tecnica UNI EN 297:
- singole ristrutturazioni di impianti termici individuali già esistenti, siti in stabili plurifamiliari, qualora nella versione iniziale non dispongano già di camini, canne fumarie o sistemi di evacuazione dei prodotti della combustione con sbocco sopra il tetto dell'edificio, funzionali ed idonei o comunque adeguabili alla applicazione di apparecchi con combustione asservita da ventilatore;
- nuove installazioni di impianti termici individuali in edificio assoggettato dalla legislazione nazionale o regionale vigente a categorie di intervento di tipo conservativo, precedentemente mai dotato di alcun tipo di impianto termico, a condizione che non esista camino, canna fumaria o sistema di evacuazione fumi funzionale ed idoneo, o comunque adeguabile allo scopo.
Resta ferma anche per le disposizioni del presente articolo l'inapplicabilità agli apparecchi non considerati impianti termici in base all'art. 1, comma 1 lettera f), quali: stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari.


Pertanto se l'edificio è nuovo canne fumarie, se distacco canna fumaria, se li ristrutturi tutti canna fumaria, ecc... poi devi considerare anche i regolamenti locali, ad esempio, a Modena Reggio emilia e Bologna è vietato scaricare a parete... e quindi devi trovare altre soluzioni.
gianto
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11 anni fa
Quoto quanto sottolineato da enrico.g per esperienza personale. Se la normativa Comunale, Provinciale, Regione è più restrittiva rispetto quella Nazionale, è da applicare. In caso di vertenza legale alla fine si fa sempre menzione e contestualmente l'obbligatorietà di rispettare la norma più restrittiva.
emil
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11 anni fa
Grazie, Enrico G.
Grazie. Gianto.
franlafo
11 anni fa

Quoto quanto sottolineato da enrico.g per esperienza personale. Se la normativa Comunale, Provinciale, Regione è più restrittiva rispetto quella Nazionale, è da applicare. In caso di vertenza legale alla fine si fa sempre menzione e contestualmente l'obbligatorietà di rispettare la norma più restrittiva.

Messaggio originale di gianto:



Perdonate ma non sono assolutamente d accordo.
Nel caso di installazione di caldaie a conde.sazione che scaricano a parete nel rispetto della uni 7129, nonc è regolamento locale che tenga, essendo la nuova modifica al DPR 412 valida su tutto il territorio italiano senza deroghe o richiamo ai regolamento edilizio locali.