enrico.g
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14 anni fa
Chedo un'informazione generale: In edificio esistente, con impianto termico esistente, quando è obbligatoria la progettazione per gli impianti di riscaldamento (e secondo quali articoli)?? 😕

Mi spiego meglio: uffici esistenti, impianto di riscaldamento/raffrescamento con un sistema roof-top+canalizzazioni interne... se si modifica la macchina esterna serve progettazione??? Inoltre, per la potenza, si deve considerare quella resa, ma a che temepratura?? Le rese delle PdC cambiano a seconda della Testerna.

Grazie
ansaloni
14 anni fa
Secondo me sempre per D.M. 37/08.
enrico.g
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  • Classe B Creatore della discussione
14 anni fa
secondo me lì no, art.5 comma 2 "f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;" sembrerebbe solo in caso di ramificate e sopra a 40000 frigorie
atomozero
14 anni fa
ok ma tu hai una pompa di calore e non un semplice gruppo frigo, quindi dovresti guardare in modalità invernale.
se cambi solo la pdc esterna io calcolerei solo il rendimento globale dell'impianto termico
enrico.g
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  • Classe B Creatore della discussione
14 anni fa
il lavoro è già stato fatto da un installatore che ha fatto un casino... e se la proprietà volesse andare in causa debbo capire se è obbligatoria o no una progettazione in quel caso specifico
emil
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14 anni fa
1) Il progetto, secondo DM37/08, è sempre obbligatorio. Al di sotto delle 40000 f/h lo deve redare la Ditta installatrice, al di sopra un tecnico abilitato alla progettazione (per. termotecnico o ing).
2) Secondo me, dopo aver efettuato il calcolo delle dispersioni, bisogna andare a vedere la potenza termica erogata dalla PDC alla temperatura di progetto ( dati schede tecniche costruttore tabelle e grafici di funzionamento) e vedere poi i rendimenti a tali condizioni di funzionamento. Infatti se non scegli la PDC secondo la T di progetto, questa in quelle condizioni non ti da il calore necessario per annulare le dispersioni (giusto?).
rudi
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14 anni fa
La progettazione di un impianto termico è SEMPRE obbligatoria ai sensi
dell' Art. 28. della fu L10/91
"
(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni)

1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

2. Nel caso in cui la denuncia e la documentazione di cui al comma 1 non sono state presentate al comune prima dell'inizio dei lavori, il sindaco, fatta salva la sanzione amministrativa di cui all'articolo 34, ordina la sospensione dei lavori sino al compimento del suddetto adempimento.

3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere compilata secondo le modalita' stabilite con proprio decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

4. Una copia della documentazione di cui al comma 1 e' conservata dal comune ai fini dei controlli e delle verifiche di cui all'articolo 33.

5. La seconda copia della documentazione di cui al comma 1, restituita dal comune con l'attestazione dell'avvenuto deposito, deve essere consegnata a cura del proprietario dell'edificio, o di chi ne ha titolo, al direttore dei lavori ovvero, nel caso l'esistenza di questi non sia prevista dalla legislazione vigente, all'esecutore dei lavori. Il direttore ovvero l'esecutore dei lavori sono responsabili della conservazione di tale documentazione in cantiere."

Per quanto riguarda le competenze l'impianto termico è considerato un impianto meccanico
e come tale la tipologia di tecnici abilitati alla progettazione di impianto meccanici si riduce a:
-periti meccanici
-periti termotecnici
-ingegneri VO

atomozero
14 anni fa
mi fa sempre ridere che un ing in informatica possa firmare un progetto termotecnico... cmq Rudi ha riassunto perfettamente la situazione
enrico.g
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  • Classe B Creatore della discussione
14 anni fa

dell' Art. 28. della fu L10/91
"(Relazione tecnica sul rispetto delle prescrizioni)
1. Il proprietario dell'edificio, o chi ne ha titolo, deve depositare in comune, in doppia copia, insieme alla denuncia dell'inizio dei lavori relativi alle opere di cui agli articoli 25 e 26, il progetto delle opere stesse corredate da una relazione tecnica, sottoscritta dal progettista o dai proggettisti, che ne attesti la rispondenza alle prescrizioni della presente legge.

Messaggio originale di rudi:


e qui sta il mio dubbio più grande, in quanto l'art25 cita
Ambito di applicazione.
1. Sono regolati dalle norme del presente titolo i consumi di energia negli edifici pubblici e privati, qualunque ne sia la destinazione d'uso, nonché, mediante il disposto dell'articolo 31, l'esercizio e la manutenzione degli impianti esistenti.
2. Nei casi di recupero del patrimonio edilizio esistente, l'applicazione del presente titolo è graduata in relazione al tipo di intervento, secondo la tipologia individuata dall'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Vedi, ora, l'art. 122 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia emanato con D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.)


Ma non spiega come graduata in relazione al tipo di intervento

Inoltre Decreto del ministero dello sviluppo economico 22 gennaio 2008, n. 37
Art. 5. Progettazione degli impianti
1. Per l'installazione, la trasformazione e l'ampliamento degli impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a), b), c), d), e), g), è redatto un progetto. Fatta salva l'osservanza delle normative più rigorose in materia di progettazione, nei casi indicati al comma 2, il progetto è redatto da un professionista iscritto negli albi professionali secondo la specifica competenza tecnica richiesta mentre, negli altri casi, il progetto, come specificato all'articolo 7, comma 2, è redatto, in alternativa, dal responsabile tecnico dell'impresa installatrice.
2. Il progetto per l'installazione, trasformazione e ampliamento, è redatto da un professionista iscritto agli albi professionali secondo le specifiche competenze tecniche richieste, nei seguenti casi:
f) impianti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), dotati di canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora;


Scritta così parrebbe che nelle ristrutturazioni sia obbligo di progetto (sono fatti salvi i casi di nuovo impianto dove è sempre obbligatorio per L10/91) solo l'impianto oltre 40000frig/h (46.5kW) o se collettive ramificate.

Personalmente credo che le leggi abbiano fatto un bel po' di casino.
emil
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14 anni fa
Tutto quello che avete detto va bene, fino ad un certo punto però. Il progetto è sempre obbligatorio! Però il DM 37/08 dice chiaramente e senza ambiguità che la progettazione per gli impianti di climatizzazione inferiori alle 40.000 f/h la può fare anche il responsabile tecnico dell'impresa installatrice. Questo significa che chi deve asseverare al comune quanto prescritto dall'art 28 della L.10/91 può essere anche il responsabile tecnico dell'impresa intallatrice degli impianti anche se non iscritto all'albo profesionale. Voglio ricordarvi che in caso di discordanza fra leggi, le leggi che hanno più forza sono quelle emanate in data più recente.
enrico.g
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14 anni fa

...può essere anche il responsabile tecnico dell'impresa intallatrice degli impianti anche se non iscritto all'albo profesionale.

Messaggio originale di emil:


che un po' è una cazzata

Voglio ricordarvi che in caso di discordanza fra leggi, le leggi che hanno più forza sono quelle emanate in data più recente.

Messaggio originale di emil:


A parità di titolo (cioè DM Vs DM), se sono due tipi di leggi diverse (esempio "Legge" in contrasto con "DM") vince la più forte anche se precedente.
energia
14 anni fa



Per quanto riguarda le competenze l'impianto termico è considerato un impianto meccanico
e come tale la tipologia di tecnici abilitati alla progettazione di impianto meccanici si riduce a:
-periti meccanici
-periti termotecnici
-ingegneri VO

Messaggio originale di rudi:



Eh no scusa, sono abilitati anche tutti gli ingegneri NO del settore industriale!
Ingegneri meccanici, energetici, nucleari, elettrici, gestionali, etc.. Nuovo Ordinamento
tagio
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14 anni fa