fedefar
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14 anni fa
Con la Circolare n. 12/E del 19 febbraio 2008, l’Agenzia delle Entrate specificava che l’applicazione dell’aliquota IVA agevolata del 10%, relativa alle prestazioni di servizi aventi ad oggetto interventi di recupero del patrimonio edilizio realizzati su fabbricati a prevalente destinazione abitativa privata, non richiedeva l’indicazione in fattura del costo della manodopera.
L’obbligatorietà di tale indicazione nella fattura era (ed è) invece imprescindibile per il riconoscimento della detrazione d’imposta del 36% delle spese riguardanti gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e gli interventi di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia operati da imprese di costruzione o di ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile.


A fine novembre 2009 l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito internet l’”aggiornamento 2009” della guida “Le agevolazioni fiscali per il risparmio energetico” che a pag. 20 al comma 3 del punto “DOCUMENTI DA CONSERVARE” riporta: “E’ bene ricordare che l’agevolazione della detrazione del 55% è condizionata all’indicazione in fattura del costo della manodopera utilizzata per la realizzazione dell’impianto”.