maszini
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15 anni fa
Per tutti i fabbricati (regione Lazio) di nuova costruzione per i quali è già stato prodotto l'Attestato di Qualificazione Energetica e che si apprestano ad essere rogitati dopo il 25 luglio 2009, sono sufficienti gli AQE già emessi (sono validi fino al 25 luglio 2010?) o devo per forza predisporre gli ACE secondo le nuove Linee Guida?

Il dubbio nasce da questo passaggio del D.Lgs. 192/05 come modificato dal D.Lgs. 311/06 Art. 11.

1. Fino all’entrata in vigore dei decreti di cui all’articolo 4, comma 1, il calcolo della prestazione energetica degli edifici nella climatizzazione invernale ed, in particolare, il fabbisogno annuo di energia primaria è disciplinato dalla legge 9 gennaio 1991, n. 10, come modificata dal presente decreto, dalle norme attuative e dalle disposizioni di cui all’Allegato I.
1-bis. Fino alla data di entrata in vigore delle Linee guida nazionali per la certificazione energetica degli edifici, di cui all’articolo 6, comma 9, l’attestato di certificazione energetica degli edifici è sostituito a tutti gli effetti dall’attestato di qualificazione energetica rilasciato ai sensi dell’articolo 8, comma 2 o da una equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune con proprio regolamento antecedente alla data dell’8 ottobre 2005.
1-ter. Trascorsi dodici mesi dalla emanazione delle Linee guida nazionali di cui all’articolo 6 comma 9, l’attestato di qualificazione energetica e la equivalente procedura di certificazione energetica stabilita dal Comune perdono la loro efficacia ai fini di cui al comma 1-bis.

turazzas
15 anni fa
" o devo per forza predisporre gli ACE secondo le nuove Linee Guida?"
Qualcuno sa dirmi chi sono i certificatori che possono predisporre gli ACE da normativa nazionale?

punto 2 DM 26/06/09. Sono elementi essenziali del sistema di certificazione degli edifici i requisiti professionali e i criteri per assicurare la qualificazione e l'indipendenza dei soggetti preposti alla certificazione energetica degli edifici desumibili dal decreto del Presidente della Repubblica (non ancora emanato) di cui all'art. 4, comma 1, lettera c) del decreto legislativo;
atomozero
15 anni fa
In realtà tutte le figure iscritte ad collegi o albi sono abilitate a redarre questi documenti.
Vedi Art 1 comma 6 del Decreto 19/02/2007
enrico.g
15 anni fa
tranne che nelle regioni ove vi è un proprio sistema di certificazione... in quel caso è necessario iscriversi ad un albo regionale (grande cazzata)
atomozero
15 anni fa
Concordo, anche se un grande unico albo di Termotecnici Italiani non sarebbe male....(si si ok mi piace sognare)
studiocaciolinoc
15 anni fa
Anch'io penso che in mancanza del DPR che dovrà stabilire i requisiti delle figure professionali che possono emettere i certificati, al decreto non possa essere ancora data attuazione.