Edifici nuovi o ristrutturati, nel 2017 obiettivo rinnovabili fermo al 35%
di Paola Mammarella
04/01/2017 Vedi Aggiornamento del 05/01/2017
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Il Milleproroghe rinvia il passaggio al 50% per i lavori realizzati in base a permessi richiesti entro il 31 dicembre 2017
Edifici nuovi o ristrutturati, nel 2017 obiettivo rinnovabili fermo al 35%
04/01/2017 - Gli impianti termici degli edifici realizzati o ristrutturati in base a titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno continuare a coprire almeno il 35% dei consumi con fonti rinnovabili. Lo ha stabilito il decreto Milleproroghe (DL 244/2016), che ha rinviato il passaggio all'obiettivo del 50% previsto dal Dlgs 28/2011.
Rinnovabili, gli obblighi e le proroghe
Ricordiamo che il Dlgs 28/2011 stabilisce che negli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazione rilevante, gli impianti per la produzione di energia termica devono essere progettati in modo da coprire con fonti rinnovabili almeno il 50% dei consumi di acqua calda sanitaria e una percentuale della somma dei consumi previsti per l’acqua calda sanitaria, il riscaldamento e il raffrescamento almeno del:
- 20% se il titolo abilitativo è presentato dal 31 maggio 2012 al 31 dicembre 2013;
- 35% se il titolo abilitativo è presentato dal 1° gennaio 2014 fino al 31 dicembre 2016;
- 50% se il titolo abilitativo è presentato dal 1° gennaio 2017.
Con il decreto Milleproroghe, gli impianti degli edifici che saranno realizzati o interessati da lavori sulla base di titoli abilitativi presentati nel 2017 potranno continuare ad assicurare una copertura dei consumi con fonti rinnovabili almeno del 35%.
Senza proroga, gli impianti termici avrebbero dovuto coprire con rinnovabili almeno il 50% dei consumi, a partire dal 1° gennaio 2017.
Rinnovabili, le deroghe
Ricordiamo che, sempre in base al Dlgs 28/2011, gli obblighi sono ridotti del 50% nei centri storici, mentre non si applicano agli edifici sottoposti a vincolo storico e artistico.
Negli edifici pubblici, invece, gli obblighi sono incrementati del 10%.
Sono ammesse esclusioni in caso di “impossibilità tecnica” che deve però essere comprovata da un professionista dopo aver escluso l’applicabilità di tutte le soluzioni tecnologiche disponibili.
La solita ITALIA legata alle lobby dei costruttori😠