BIX
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8 anni fa
L'AQE va consegnata alla fine lavori per qualsiasi intervento o solo nel caso di nuova edificazione o ristrutturazione importante?
Credo stia tutto nell'Art.8 comma 2 del Dlgs 192/2005, però non si specifica per quale intervento.
Mi sembra assurdo che ad es. per interventi di manutenzione straordinaria dei soli impianti >50kW si debba fare l'analisi energetica di tutto un stabile...
mara888sp
8 anni fa
http://www.888sp.com/it/?p=14999 

Scarica anche uno solo dei poster coi diagrammi dei decreti: c'è scritto quando serve l'AQE.
Molti sentono. Qualcuno ascolta. Pochi capiscono.
BIX
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8 anni fa
Nei poster (che sono utilissimi e fatti veramente bene!) non c'è scritto quando serve l'AQE.
Leggendo il 192/2005 sembrerebbe serva in tutti i casi Art. 3 c.2 interventi a) b) c), però poi al Punto 8.3 dell' Allegato A Procedura di certificazione energetica degli edifici del D.M. 26 giugno 2009 si legge:
l’attestato di qualificazione, di cui al comma 2, dell’articolo 8, del decreto legislativo, è obbligatorio per gli edifici di nuova costruzione e per gli interventi ricadenti nell'ambito di applicazione di cui all’articolo 3, comma 2, lettere a), b) e c), del medesimo decreto legislativo, in questo ultimo caso limitatamente alle ristrutturazioni totali.

Quindi sembrerebbe che serva solo in caso di nuovo edificio e ristrutturazione totale.

è un po' confuso...
emanuelsa
8 anni fa
Buongiorno,
Ho cercato di approfondire l'argomento dell'obbligo di redazione dell'Attestato di Qualificazione Energetica :
- Come indicato da BIX il DM 26/06/2009 all'Allegato A punto 8.3 indicava i casi in cui si rendeva necessaria la redazione dell'AQE, rimandando ad alcune delle tipologie di intervento dell'articolo 3 del DLGS 192/2005
- Il DM 26/06/2009 seppur superato dal DM 26/06/2015 (Linee Guida Certificazione Energetica) non mi risulta che sia stato abrogato.
- Il DM 26/06/2015 non indica precisamente quali siano i casi in cui si debba redigere e depositare a fine lavori l'AQE e si potrebbe pensare di seguire ancora il criterio del DM 26/06/2009.
- L'articolo 3 del DLgs 192/2005 è stato modificato dalla Legge 90/2013 che ne modifica i campi di applicazione.
- La modifica dell'art. 3 del DLG 192/2005 non rende tecnicamente piu' applicabile quanto scritto nel punto 8.3 del DM 26/06/2009, i riferimenti ai commi e alle lettere non combinano piu.
- La Regione Emilia Romagna nella sua regolamentazione in materia di risparmio energetico (Delibera 967/2015) ha indicato chiaramente i casi in cui a fine lavori l'AQE debba essere redatto (Nuova costruzione e ristrutturazione Importante di Primo Livello)
- Se vale il criterio che le legislazioni regionali possano essere eventualmente piu restrittive della legislazione nazionale deduco che in ambito nazionale (DM 26/06/2015), visto che non è specificato nulla, l'obbligo di redazione e deposito dell'AQE sia per lo meno lo stesso della Regione e quindi solo per Nuova Costruzione e Ristrutturazione di Primo Livello.

Qualcuno la vede diversamente ?