Ma la Regione cosa vi dice?
Messaggio originale di garcangeli:
Alcune FAQ della Regione Veneto e relative risposte.:
E' possibile registrare in Ve.Net.energia-edifici un A.P.E. senza disporre del libretto di impianto relativo al servizio energetico presente nell'immobile?No, infatti ai sensi dell'art.4 comma 3 del decreto 26 giugno 2015 "Adeguamento del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, 26 giugno 2009 - Linee Guida Nazionali per la certificazione energetica degli edifici" i libretti di impianto, di cui al decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 10 febbraio 2014 e alla D.G.R.V. 28 luglio 2014 n. 1363, sono allegati, in originale, in copia cartacea o in formato elettronico, all'A.P.E.. Il codice catasto del libretto di impianto ed il relativo codice chiave sono indicati rispettivamente nell'intestazione e nel piè di pagina della scheda 1 del libretto di impianto. Il libretto di impianto deve essere richiesto esclusivamente al Responsabile dell'impianto, che può essere il Proprietario, l'Occupante (a qualsiasi titolo), l'Amministratore di Condominio o il Terzo responsabile, al quale deve essere stato consegnato dall'installatore o dal manutentore che ha provveduto alla relativa compilazione e registrazione nel sistema telematico C.I.R.C.E. (https://catasto-impianti-termici.regione.veneto.it/).
Qualora nell'immobile da certificare siano presenti i Servizi energetici di climatizzazione invernale e/o estiva, ma non sia disponibile il Libretto ed i relativi Codici catasto e chiave dell'impianto termico registrato in CIRCE, è possibile utilizzare la procedura dell'impianto Simulato?[/b]
No assolutamente: se sono presenti i Servizi energetici di climatizzazione invernale e/o estiva, anche se gli impianti non sono collegati al sistema di alimentazione del combustibile o vettore energetico per qualsiasi motivo, non è possibile utilizzare la simulazione dell'impianto. Infatti tale procedura per il calcolo della prestazione energetica è precisamente descritta al p.to 2.1 del D.M. 26 giugno 2015 - Linee guida nazionali A.P.E. - e può essere utilizzata solamente in caso di reale assenza dei relativi servizi. L'utilizzo della procedura della simulazione, nei casi di effettiva presenza nell'immobile dei servizi energetici e relativi impianti, espone il Certificatore alle conseguenze previste dal D.P.R. 445/2000, in caso di sottoscrizione e trasmissione alla Pubblica Amministrazione di una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, quale è l'A.P.E., non veritiera o falsa; inoltre con tale dichiarazione non veritiera comunica al cittadino informazioni sull'immobile non realistiche, il che è ancor peggio, considerate le finalità della Direttiva 2010/31/UE, dalla quale discende la normativa e le disposizioni attuative vigenti in materia di certificazione energetica degli edifici.