Pubblico comunicazione ricevuta dalla Regione E-R
MODIFICHE ALL'APPLICATIVO INFORMATICO SACE
Vi comunichiamo che la Giunta regionale ha adottato la propria deliberazione del 7 marzo n. 304 “ Sistema di certificazione energetica degli edifici: determinazione del contributo richiesto ai soggetti certificatori ai sensi del comma 7 dell'art. 25-ter della L.R. n. 26 del 2004 e modifiche agli Allegati della deliberazione di Giunta regionale n. 1275/2015 ”, con la quale si completa il quadro delle disposizioni in materia.
La deliberazione riporta infatti le determinazioni riguardanti l'entità e le modalità di riscossione del contributo previsto dalla Legge Regionale n. 26/2004 a copertura dei costi del sistema di controllo di conformità degli Attestati di Prestazione energetica emessi.
A partire dal 1° aprile 2016 verranno quindi interamente applicate le disposizioni normative della DGR 1275/2015, così come modificate dalla citata DGR 304/2016. Conseguentemente l'applicativo informatico SACE verrà modificato prevedendo:
1. l'obbligo di inserimento dei dati di ingresso utilizzati per il calcolo della prestazione energetica dell’edificio: la procedura di registrazione degli Attestati di Prestazione Energetica sarà quindi modificata prevedendo obbligatoriamente il relativo data-input, che potrà avvenire:
http://energia.regione.emilia-romagna.it/entra-in-regione/norme-e-atti-amministrativi/certificazione-energetica/certificazione-energetica-degli-edifici ;
• manualmente, digitando i dati richiesti nelle pagine di interfaccia appositamente predisposte.
2.
l'obbligo di corrispondere un contributo di euro 15,00 contestualmente alla registrazione di ciascun attestato nel sistema SACE: il pagamento del contributo sarà possibile con modalità on-line, attraverso la piattaforma PagoPA. Il sistema prevederà l'attivazione di un “portafoglio certificatore”, che potrà essere caricato secondo le specifiche esigenze. L'attestazione di avvenuto pagamento sarà riportata sul file .pdf dell'Attestato registrato.
Non sarà possibile portare a termine la registrazione di un Attestato di Prestazione Energetica in assenza dell'inserimento dei dati di calcolo richiesti e del pagamento del contributo.
Al fine di consentire la implementazione delle modifiche sopra indicate, il funzionamento dell'applicativo software verrà sospeso dalle ore 16 di venerdì 31 marzo alle ore 8 di mercoledì 6 aprile: durante tale interruzione NON sarà possibile effettuare la registrazione di Attestati di Prestazione Energetica, né utilizzare le altre funzionalità del sistema.
Si raccomanda anche di portare a termine la registrazione di eventuali attestati in bozza: a partire dalla riattivazione del sistema operativo, infatti, TUTTI gli Attestati in bozza presenti nel data-base verranno annullati, e non sarà possibile recuperarli.
Vi informiamo infine che a partire dalla medesima data del 1° aprile l'Organismo Regionale di Accreditamento attiverà il sistema di controllo della conformità degli Attestati di Prestazione energetica registrati nel sistema SACE, anche ai fini della irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
I controlli saranno realizzati nel rispetto delle previsione formulate dall'Allegato A-6 della DGR 1275/2015, così come corretta dalla DGR 304/2016. In particolare, sono previste due successive fasi di approfondimento:
1. verifiche di primo livello, di tipo documentale, condotte unicamente attraverso l’analisi e la verifica di dati e documenti resi disponibili dal Soggetto certificatore attraverso l’applicativo informatico SACE;
2. verifiche di secondo livello che prevedono la esecuzione della
ispezione presso la sede del soggetto certificatore e presso gli edifici o unità immobiliari oggetto di emissione dell’attestato di prestazione energetica.
Con l'occasione si ricorda, infine, che i Soggetti certificatori sono tenuti alla integrazione della propria anagrafica con la indicazione obbligatoria del proprio indirizzo di posta elettronica certificata (PEC): a partire dal 1° aprile n on sarà possibile portare a termine la registrazione di un Attestato di Prestazione Energetica in assenza di tale indicazione.
Modificato dall'utente
8 anni fa
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Motivo: Non specificato