mariooh
  • mariooh
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  • Classe E Creatore della discussione
11 anni fa
salve a tutti.
avrei bisogno di vostri pareri in merito alla seguente problematica:
in un condominio dotato di caldaia da 65 kW in centrale termica staccata dal fabbricato e canna funaria in eternit è stato imposto dalla protezione la rimozione immediata della canna fumaria stessa in quanto fessurata ed a pericolo di crollo.
La canna fumaria insiste su facciata di altro condominio che, saputa la bella (per loro) notizia, ha immediato sollevato il problema che non vuole più tale servitù sulla propria facciata.
Al di la degli aspetti legali di cui non vorrei occuparmi (che se ne occupi chi verrà pagato per questo...io sarei contento di essere pagato per il rispetto del problema impiantistico) avrei bisogno di un vostro parere in merito alla possibilità di sostituire la caldaia con modello a condensazione e scarico a parete (alla luce della recente legge) nel rispetto delle distanze riportate nella norma 7129/08.
Secondo voi la possibilità di scarico a parete si riferisce anche a caldaie di potenza maggiore di 35 kW o rimane comunque valido il riferimento per cui la quota di sbocco deve trovarsi ad altezza maggiore della copertura più alta nel raggio di 10 mt (dlgs 152/2006)?
Tra l'altro, nella seconda soluzione, visto che ad oggi tale quota non risulta rispettata, nel caso di nuova canna fumaria, corre l'obbligo di scarico ad altezza prevista dal dlgs 152/2006 o potrebbe rimanere l'altezza odierna (superiore alla copertura del fabbricato su cui insiste la canna fumaria ma con coperture più alte nel raggio dei 10 mt?
Lo so, è complessa, ma confido in voi.
saluti
studiocaciolinoc
11 anni fa
La norma 7129/08 non è applicabile al caso esposto. Il D.lgs 152/06 per le caldaie a condensazione, ammette distanze meno restrittive