enercoveco
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6 anni fa
Buon Giorno a tutti,
premesso che ho già letto numerosi articoli riguardanti l'argomento di cui all'oggetto, vorrei porvi un quesito e nel mentre esporre la mia interpretazione in merito, chiunque voglia intervenire nella discussione è benvenuto.
Un mio cliente vorrebbe effettuare un intervento di ristrutturazione edilizia consistente in un ampliamento dell'abitazione e contestualmente vorrebbe effettuare alcuni interventi anche sulla parte esistente (sostituzione infissi, ristrutturazione impianto riscaldamento).

- la prima considerazione è questa: ristrutturando l'impianto di riscaldamento esistente (sostituzione generatore di calore e passaggio da radiatori a pavimento radiante) ed estendendolo anche all'ampliamento, immagino che l'ampliamento si configuri come intervento con estensione di impianto e non come nuovo impianto.
- seconda considerazione: se l'ampliamento si configura come ampliamento con estensione di impianto le sole verifiche di legge da rispettare sarebbero_
- Verifica che H'T sia inferiore al valore limite di legge;
- Verifica assenza di condensa interstiziale e formazione muffe;
- Verifica che il rapporto Asol,est/Asup utile sia inferiore al valore limite di legge;
(resterebbero fuori tutte le altre verifiche tra cui in particolare il rispetto dell'impiego di fonti rinnovabili).
- terza considerazione: l'intervento sulla parte esistente, riguardando solo la sostituzione degli infissi (< 25% sup involucro) e la ristrutturazione dell'impianto di riscaldamento, si configura come una riqualificazione energetica. Il rispetto delle verifiche si applica a mio avviso soltanto alla parte esistente e le verifiche da controllare sarebbero:
- Verifica che la trasmittanza delle chiusure tecniche (infissi) sia inferiore al valore limite di legge;
- Verifica assenza di condensa e formazione muffe;
- Verifica che per le chiusure trasparenti g - Verifica rendimenti medi stagionali impianto riscaldamento e produzione ACS siano superiori ai valori limite di legge;
- quarta considerazione: io ritengo che per la parte in ampliamento debbano essere rispettate anche le seguenti verifiche, (ma la normativa sembra non richiederlo) :
- Verifica che la trasmittanza delle strutture opache e chiusure tecniche (infissi) sia inferiore ai valori limite di legge;
- Verifica che per le chiusure trasparenti g - Verifica rendimenti medi stagionali impianto riscaldamento e produzione ACS siano superiori ai valori limite di legge;
In attesa di ricevere presto vostri commenti o osservazioni, porgo cordiali saluti


emanuelsa
6 anni fa
Buongiorno,
provo a dare la mia versione di come applicherei il decreto.

- Se l'ampliamento è > del 15% del volume riscaldato globale esistente
- Se l'impianto termico non è una semplice estensione dell'impianto termico esistente ma si tratta di una ristrutturazione totale dell'impianto termico con estensione dell'impianto anche alla parte in ampliamento

a mio avviso occorre rispettare per il volume ampliato tutti i requisiti pertinenti come se si trattasse di nuovo edificio.

Quindi secondo l'Allegato 1 Capitolo 3.3 punto 6) del DM Requisiti Minimi io prevederei il rispetto della quota di energia rinnovabile (secondo DM 28/2011) da calcolarsi solamente in riferimento ai fabbisogni energetici del volume in ampliamento.
Avendo un unico impianto (volume esistente e volume in ampliamento) capisco che non sia facile impostare il calcolo per quantificare e verificare la quota rinnovabile riferita al solo volume in ampliamento ma in qualche modo io andrei a spiegare e a dimostrare che l'energia rinnovabile totale prodotta è maggiore di quanto necessario per soddisfare la % di copertura richiesta dal volume in ampliamento.
enercoveco
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6 anni fa
Grazie emanuelsa,
confermo ampliamento > 15% ed estensione di impianto

per quanto riguarda il ricorso alle fonti rinnovabili mi pare di aver letto in un articolo su questo forum (ma non ricordo bene) che il requisito delle fonti rinnovabili non si applica nel caso di ampliamenti, l'unica cosa che non ho ben capito è la distinzione tra ampliamento con nuovo impianto o con estensione di impianto.
Mi rivolgo a tutti gli utenti : per nuovo impianto secondo voi si intende un impianto a se stante rispetto all'impianto esistente? nel mio caso non viene installato un "nuovo impianto" ma viene esteso un impianto esistente e contestualmente verrà ristrutturato. Anche perché l'estensione di impianto è di per se una ristrutturazione dell'impianto termico o no?
Chiedo questo perché se si ricade in ampliamento con nuovo impianto le verifiche di legge sono molto pressanti ed il cliente vorrebbe realizzare il minimo indispensabile.
Resto in attesa di chiunque voglia rispondere
luckying
6 anni fa
per me, nuovo impianto è a se stante dall'esistente
l'ampliamento non è di per sé una ristrutturazione, ad es. l'aggiunta di terminali di emissione non è ristrutturazione
gianto
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6 anni fa
Pienamente d'accordo con licking
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garcangeli
6 anni fa
Lui si trova sicuramente nel caso indicato dall'ultimo paragrafo del punto 3 del DM Req Minimi:
"Nel caso in cui l’ampliamento sia servito mediante l’estensione di sistemi tecnici pre-esistenti (a titolo di esempio non esaustivo l’estensione della rete di distribuzione e nuova installazione di terminali di erogazione) il calcolo della prestazione energetica è svolto in riferimento ai dati tecnici degli impianti comuni risultanti."
emanuelsa
6 anni fa
Nel caso in cui si tratti di estensione di impianto esistente che non viene quindi toccato, e quindi l'ampliamento dell'impianto significa solamente collegare delle nuove tubazioni alla rete di distribuzione esistente e andare a riscaldare il nuovo volume dell'ampliamento sono daccordo con voi.

Nel caso invece in cui l'impianto esistente venga completamente rifatto nuovo (Ristrutturazione di impianto termico) con nuovo generatore, nuova rete di distribuzione, nuovi corpi scaldanti e termoregolazione, ed inoltre questo nuovo impianto venga esteso al volume in ampliamento ( e con ampliamento > del 15% del volume riscaldato globale esistente) io interpreto il Decreto andando a rispettare per il Volume ampliato tutti i requisiti come se si trattasse di nuovo edificio, verificando anche la quota di energia rinnovabile come ho indicato nel messaggio #2 sopra.
Ripeto che è una mia interpretazione (certamente più restrittiva) del Decreto.
luckying
6 anni fa
che l'impianto sia toccato non significa che sia ristrutturato - quindi come giustamente fai notare, occorre definire cosa viene cambiato dell'impianto per capire se si è in ristrutturazione o no - sostituire i radiatori, i tubi e la caldaia non è ristrutturazione a mio avviso, lo sarebbe se cambio il tipo di generatore e il tipo di impianto (che so, da radiatori a radiante)
emanuelsa
6 anni fa
La definizione di Ristrutturazione di Impianto Termico presente nella legislazione vigente è :
"43. ristrutturazione di un impianto termico e' un insieme di opere che comportano la modifica sostanziale
sia dei sistemi di produzione che di distribuzione ed emissione del calore; ....."

Io ho sempre interpretato considerando che se si interviene contemporaneamente sul sistema di produzione del calore, sulla distribuzione e sui corpi scaldanti, e per interviene intendo si sostituiscono, si ricade nella Ristrutturazione di Impianto Termico. A mio avviso anche se si sostituiscono i sistemi suddetti con sistemi comunque della stessa tipologia (a titolo di esempio, caldaia a condensazione con altra caldaia a condensazione, oppure vecchi radiatori con nuovi radiatori) si tratta sempre di Ristrutturazione di Impianto Termico.
luckying
6 anni fa
esatto, quella è la definizione - però modifica sostanziale non può a mio avviso significare sostituire i componenti con altri ad es. per vetustà - sostanziale significa qualcosa di più, cioé si deve cambiare la sostanza - passo da un sistema di un tipo a un altro - se sostituisco i componenti con medesimi nuovi non faccio nulla di sostanziale, non ristrutturo, ripristino-rinnovo, ma non cambio la sostanza dell'impianto
emanuelsa
6 anni fa
Il ragionamento potrebbe essere sensato ma io ho deciso, fino a chiarimento ufficiale del significato della definizione, di interpretare considerando modifica sostanziale = sostituzione.
Nel momento in cui si sostituiscono contemporaneamente i sistemi di produzione, distribuzione ed emissione significa che di fatto si sta rifacendo completamente l'impianto e probabilmente saranno previste anche delle opere-demolizioni edilizie. Una situazione simile penso sia ragionevole definirla come Ristrutturazione di Impianto con tutti gli obblighi legislativi connessi.
tecnoi
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6 anni fa
Definizione ristrutturazione impianto termico (FAQ 2.14 MISE AGOSTO 2016):
"La ristrutturazione di un impianto termico è definita nel d.lgs. 192/2005 come un insieme di opere che comportano la modifica
sostanziale sia dei sistemi di produzione che dei sistemi di distribuzione ed emissione del calore. Rientrano in questa categoria
anche la trasformazione di un impianto termico da centralizzato a impianti termici individuali nonché la risistemazione impiantistica
nelle singole unità immobiliari, o in parti di edificio, in caso di installazione di un impianto termico individuale previo distacco
dall'impianto termico centralizzato.
Per modifica sostanziale di un impianto termico si intende:
- sostituzione contemporanea di tutti i sottosistemi (generazione, distribuzione ed emissione);
- sostituzione combinata della tipologia del sottosistema di generazione, anche con eventuale cambio di vettore energetico, e dei sottosistemi di distribuzione e/o emissione.
"
A quanto pare l'intervento descritto è una ristrutturazione di impianto termico.
Per il discorso dell'obbligatorietà del ricorso alle fonti rinnovabili seguendo i parametri del D. Lgs. 28/2011 ci sono meno certezze, personalmente concordo con emanuelsa in quanto ampliamento con nuovo/ristrutturato impianto = nuova costruzione, quindi applicazione degli obblighi sulle fonti rinnovabili.
Saluti.
Paolo C.
luckying
6 anni fa
nel caso specifico siamo in ristrutturazione perché si ha una modifica sostanziale dell'impianto termico (si passa a pannelli radianti)
ma sostituire in modo sostanziale è cosa diversa dalla mera sostituzione - la legge è chiara, meno chiara la FAQ del MISE purtroppo - però l'italiano dovrebbe avere un significato preciso
girondone
6 anni fa
l intervento è la somma di due tipologie di intervento ai sensi dei dm minimi

1 è amppunto l mapl maggiorre del 15% eccc con estensione dell imp : ovvero verifiche come se quella porzione fosse nuovo

2 ristrutturaz imp termico con relative verifiche
garcangeli
6 anni fa
E' nato prima l'uovo o la gallina....
...fai prima la ristrutturazione o l'ampliamento?
Se fai prima la ristrutturazione allora l'ampliamento si collega sicuramente ad impianto esistente e la cosa è facile dal punto di vista DM Req. Minimi.
Se fai tutto contemporaneamente sorge la difficoltà di interpretazione poiché non si riesce più a definire se mi collego ad impianto esistente o se è un nuovo impianto.

Io comunque non vedo applicabile il dlgs.28/11. L'equiparazione di ampliamento a nuovo edificio è ad uso e consumo del DM stesso, non inquiniamo altro che ci si complica solo la vita. Fra l'altro è chiaro dalla lettura del dlgs.28/11 che questo si applica ad interventi rilevanti, tipo demolizione e ricostruzione di intero edificio... nel caso in esame ci vuoi mettere 350W di rinnovabile?

Concordo con luckying in generale sulla sostanzialità. La legge è chiara e l'interpretazione del MISE (che seppur autorevole, sempre interpretazione è) travisa l'italiano: modifica sostanziale è appunto nella sostanza, e non una modifica qualsiasi. Il fatto che rifaccio tutto nuovo allo stesso tempo utilizzando la medesima tecnologia che c'era prima (tubi di ferro c'erano e tubi di ferro rimetto, radiatori c'erano e radiatori rimetto, caldaia a gas c'era e caldaia a gas rimetto) non cambia le cose. Supponiamo infatti che l'intervento avvenga a pezzi: apro e chiudo i lavori di mera sostituzione della caldaia, apro e chiudo i lavori di mera sostituzione della distribuzione, apro e chiudo i lavori di mera sostituzione dei radiatori... NO non è ristrutturazione.... ma se li faccio con la stessa apertura e chiusura lavori allora SI? Mi pare una presa in giro.