Decreto 26 gennaio 2010: nuovi valori limite di trasmittanza termica

E’ vigente da oggi, 18-02-2010 il Decreto 26 gennaio 2010: Aggiornamento del decreto 11 marzo 2008 in materia di riqualificazione energetica degli edifici (G.U. n. 35 del 12-02-2010).

Il decreto del ministero dello sviluppo economico modifica i valori limite, richiesti per accedere alle detrazioni fiscali del 55%, della trasmittanza termica per le componenti dell'involucro edilizio. Altri argomenti toccati dal decreto le caldaie a biomassa ed i metodi semplificati per il calcolo del'indice di prestazione energetica. Di seguito un estratto:

Articolo 1
Aggiornamento dei requisiti tecnici di ammissibilità
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 marzo 2008 citato in premessa, (di seguito denominato: decreto 11 marzo 2008), sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, al termine del comma, la cifra 1 è sostituita dalla lettera A;

b) all'articolo 1, comma 2, dopo la lettera c), sono aggiunte le seguenti:

"d) sia garantito, per i soli edifici ubicati nella zone climatiche C, D, E e F, che i valori della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi, considerando le parti trasparenti e/o opache che le compongono, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, rispettino i limiti massimi riportati nella tabella 4.a, di cui all'articolo 4, comma 4, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59;
e) i soggetti che intendono avvalersi delle detrazione fiscali relative alle spese sostenute per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, dichiarano il rispetto dei predetti requisiti in sede di trasmissione all'Enea della documentazione prevista all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 19 febbraio 2007 e successive modificazioni.
";

c) all'articolo 2, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini dell'applicazione del comma 345, dell'articolo 1, della legge finanziaria 2007, e ai sensi di cui all'articolo 1, comma 20, della legge finanziaria 2008, i valori di trasmittanza termica delle strutture opache verticali, orizzontali e inclinate e delle chiusure apribili e assimilabili, che delimitano l'edificio verso l'esterno o verso locali non riscaldati, devono rispettare i corrispondenti limiti massimi riportati in allegato B, in funzione delle zone climatiche di ubicazione dell'edificio oggetto della riqualificazione energetica.";

d) all'articolo 3, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Ai fini del presente decreto, per il calcolo dell'indice di prestazione energetica dell'edificio per la climatizzazione invernale e delle trasmittanze degli elementi costituenti l'involucro edilizio, si utilizzano le metodologie di calcolo di cui all'articolo 3, del decreto del Presidente della Repubblica 2 aprile 2009, n. 59. Ai medesimi fini, l'utilizzo dello schema di procedura semplificata per la determinazione dell'indice di prestazione energetica per la climatizzazione invernale dell'edificio di cui all'allegato G al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, del 7 aprile 2008 è equivalente all'analogo schema di procedura semplificata riportato all'allegato 2 al decreto del Ministro dello sviluppo economico del 26 giugno 2009.";

e) all'articolo 3, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Ai soli fini dell'accesso alle detrazioni di imposta di cui all'articolo 1, comma 344, della legge finanziaria 2007, nel caso in cui la riqualificazione energetica includa la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili si assume una quota di energia fossile pari all'energia primaria realmente fornita all'impianto moltiplicata per il fattore 0,3.";

f) dopo l'articolo 3 è aggiunto il seguente articolo 4:

"articolo 4 (Disposizioni finali). — 1. Le disposizioni del presente provvedimento si applicano a partire dal trentesimo giorno dalla loro pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

2. Nei tempi previsti dal comma 1, l'Enea adegua alle disposizioni del presente decreto il proprio sito internet attraverso il quale i soggetti che intendono avvalersi delle detrazioni di imposta di cui al comma 344 e 345 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2007 trasmettono la documentazione necessaria.";

g) il comma 2, dell'allegato B è sostituito dal seguente:

"2. Valori applicabili dal 1° gennaio 2010 per tutte le tipologie di edifici.

Tabella 2

Valori limite della trasmittanza termica utile U delle strutture componenti l'involucro edilizio espressa in (W/m2 K)

Zona climatica Strutture opache verticali Strutture opache orizzontali o inclinate Chiusure apribili e assimilabili (**)
Coperture Pavimenti (*)
A 0,54 0,32 0,60 3,7
B 0,41 0,32 0,46 2,4
C 0,34 0,32 0,40 2,1
D 0,29 0,26 0,34 2,0
E 0,27 0,24 0,30 1,8
F 0,26 0,23 0,28 1,6
(*) Pavimenti verso locali non riscaldati o verso l'esterno
(**) Conformemente a quanto previsto all'articolo 4, comma 4, lettera c), del Dpr 2 aprile 2009, n. 59, che fissa il valore massimo della trasmittanza (U) delle chiusure apribili e assimilabili, quali porte, finestre e vetrine anche se non apribili, comprensive degli infissi

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